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Scrutatore di seggio elettorale

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Requisiti

  1. aver assolto agli obblighi scolastici;
  2. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Mestrino;
  3. non presentare cause di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n.361 e dall'art. 23 del D.P.R. 16.05.1960 n.570: essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, appartenere alle Forze armate in servizio, essere medici funzionari dell'Ulss, dipendenti comunali comandati a prestare servizio presso l'ufficio elettorale.

Documentazione

Domanda di iscrizione all'albo, nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente, l'indirizzo e il titolo di studio.
La domanda, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, può essere presentata con una delle seguenti modalità:

Descrizione

L'elettore resta iscritto all'Albo fino a quando non perde i requisiti previsti dalla legge o chiede di essere cancellato.

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente le elezioni, la Commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori e all'assegnazione ai vari seggi scelti tra gli iscritti all'albo degli scrutatori.
Nella stessa seduta la Commissione forma una graduatoria di scrutatori supplenti, per eventuali nomine in sostituzione dei designati impossibilitati ad assumere l'incarico.

Il ruolo di scrutatore è obbligatorio per le persone designate, salvo grave impedimento da comunicare all'ufficio elettorale entro le 48 ore dalla notifica della nomina o appena si verifica un evento di forza maggiore che rende impossibile adempiere all'incarico.
Si ricorda che il rifiuto non giustificato è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 206 fino a € 516.

Domanda di iscrizione
Domanda di iscrizione
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  DOCX18,2K Scrutatore seggio elettorale.docx

Normativa di riferimento

  • L. n. 270 del 21 dicembre 2005 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera".
  • L. n. 120 del 30 aprile 1999 "Disposizioni in materia di elezione delgi organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale".
  • L. n. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".
  • D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 "T.U. - Norme per l'elezione della Camera".

Cancellazione dall'Albo degli scrutatori

La richiesta di cancellazione dall'albo unico degli scrutatori deve essere presentata entro il 30 dicembre di ogni anno.

[estratto - Art. 5 legge 8 marzo 1989, n. 95]

  1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene  aggiornato periodicamente.
  2. A tali fini la commissione  elettorale  comunale,  nel  mese  di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione  dall'albo  di  coloro che hanno perso i requisiti  stabiliti  nella  presente  legge  e  di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore  ,  non  si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza  non  definitiva,  per  i  reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle  leggi per la composizione e la elezione degli organi delle  amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo  comma,  del  testo unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361.
  3. In  tale  sede  vengono,  altresì,  cancellati  dall'albo  gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore  in  precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo  per  gravi,  giustificati  e  comprovati motivi.
Domanda di cancellazione
Domanda di cancellazione
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Ufficio Anagrafe

Servizi Demografici

Ufficio Servizi-Demografici
Area Servizi alla persona
Responsabile Antonio Miozzo
Indirizzo Piazza IV Novembre, 30
Telefono 049 9000375 (Numero non più attivo dal 27/01/2023). Chiamare 049 9000042
Email demografici@comune.mestrino.pd.it
PEC protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it
Personale
Personale
Addetto Telefono Email
Silvia Pizzo demografici@comune.mestrino.pd.it
Manuel Comello Chiozzotto elettorale@comune.mestrino.pd.it
Renata Scarso anagrafe@comune.mestrino.pd.it
Apertura al pubblico
Apertura al pubblico
Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì 8:30 - 12:30
Martedì 8:30 - 12:30 15:00 - 17:00
Giovedì 8:30 - 12:30
Venerdì 8:30 - 12:30
Competenze

MODALITA’ RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – POLIZIA MORTUARIA

  • Carte d’ identità, certificati, autentica di firma, autentica di copia, dichiarazioni di residenza, denunce di nascita, denunce di morte, richiesta di pubblicazioni di matrimonio, pratiche di cittadinanza, richieste per sepolture in cimitero o cremazioni….

 

  • ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: LUN. - MART.-GIOV. VEN. DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30.
  • IL MERCOLEDI' E' CHIUSO

IL MARTEDI’ APERTURA POMERIDIANA DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00. 

 

L’ Ufficio riceve il pubblico solo su appuntamento. Per fissare un appuntamento telefonare allo 049-9000042 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 oppure inviare una mail:

anagrafe@comune.mestrino.pd.it;

demografici@comune.mestrino.pd.it;

elettorale@comune.mestrino.pd.it;

 

Per le denunce di morte, e solo per le denunce di morte, gli utenti vengono ricevuti anche senza appuntamento (suonare campanello Anagrafe).

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