Descrizione del Procedimento
I procedimenti, possono essere conclusi con l'assistenza facoltativa di un avvocato alle seguente condizioni:
- L'accordo deve essere consensuale;
- non devono esserci figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti;
- L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Competenza
La competenza a ricevere l'accordo è:
- il Comune di residenza di uno dei coniugi
- il Comune di celebrazione del matrimonio civile
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso/cattolico, o celebrato all'estero
Termine del procedimento
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se i coniugi, o uno di loro, non conosce la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento d'identità valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
L'accordo sottoscritto dovrà poi essere confermato dai coniugi, non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione, ripresentandosi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, in un giorno concordato, per effettuare la dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, equivale a mancata conferma dell’accordo.
Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Fonti normative
- D.L. 12/09/2014, nr. 132, convertito in Legge 10/11/2014, nr. 162
- D.P.R. 03/11/2000, nr. 396.
La legge n. 55 del 6 maggio 2015 ha ridotto i tempi di separazione personale necessari per la dichiarazione di divorzio, in particolare in:
- 6 mesi decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale o di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale; oppure dalla data certificata dell'accordo negoziato di separazione assistita da avvocato o dalla data dell'accordo di separazione consensuale concluso dinanzi all'ufficiale di stato civile;
- un anno dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.