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Rilascio certificati anagrafici

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000) o gestori di pubblici servizi (ENEL, EDISON GAS, ETRA…).

Gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. 

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento, salvo le esenzioni di legge. 

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre presentare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con soggetti privati: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, posteitaliane, notai (art. 2, D.P.R. 445), semprechè questi abbiano preventivamente acconsentito ad accettare le autocertificazioni. Si raccomanda, pertanto, prima di chiedere il certificato se i soggetti privati a cui deve essere presentato accettano o meno l’autocertificazione. 

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non richiede pagamento dell’imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria la autenticazione della firma.

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