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Bonus asilo nido e forme di supporto 2022

Contributi economici per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati; Utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido a causa di patologie croniche.

 Pagamento dei bonus

 Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda, tenendo conto che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Con riferimento al bonus di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (contributo asilo nido), la prova dell’avvenuto pagamento da parte del genitore richiedente che ha sostenuto l’onere, può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce.

Pertanto, a titolo esemplificativo, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo gennaio - marzo, l’eventuale fattura cumulativa deve essere allegata con riferimento ad ogni mensilità.

La documentazione a corredo della domanda deve contenere i seguenti dati:

  •   denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;

  •   codice fiscale del minore;

  •  mese di riferimento;

  •  estremi del pagamento o quietanza di pagamento;

  •  nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Ai fini della maggiorazione sulla base dell’ISEE, con riferimento al predetto bonus di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. citato, i requisiti saranno oggetto di verifica mensile sulla base dell’ISEE minorenni valido all’ultimo giorno del mese precedente a quello del pagamento. Per il bonus di cui all’articolo 4 del medesimo D.P.C.M. (contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione), la verifica avviene in base all’ISEE minorenni valido all’ultimo giorno del mese che precede la domanda.

In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; anche in questo caso, il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire).

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN, per consentire la verifica della corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di bonus e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce, è tenuto a presentare anche il modello SR163 (cfr. i messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016), salvo che non l’abbia già presentato in occasione di altre domande di prestazione.

Si ricorda che nel modello SR163 va riportato, oltre al codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

Requisiti del genitore richiedente

 Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):

 -    cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;

-    residenza in Italia;

-    relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;

-    relativamente al beneficio di cui all’articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

in caso di adozione o affidamento preadottivo

con riguardo ai provvedimenti giudiziari, resta fermo quanto previsto con la circolare n. 47 del 2012 al paragrafo 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento di cui all’art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che ne consentano all’INPS il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero).

 In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore.

Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (ad esempio, se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso, fermo restando che i requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Per cosa può essere corrisposto il beneficio

 Il beneficio può essere corrisposto: previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:

a)  pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);

b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Strutture autorizzate, importo erogabile in base all’ISEE, cumulabilità

 Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

 Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

 Per le stesse considerazioni, tali tipologie di servizi non sono assimilate a quelle erogate dagli asili nido anche ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

 Il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

 L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, come anticipato, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e relativa parametrazione mensile:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).

  • Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).

    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

  • ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

    Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

    Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.

    Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

L’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 prevede un contributo annuo al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

Ai fini della concessione del beneficio in argomento, il genitore richiedente deve risultare convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione (art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro

  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro 
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro. 

  • Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.

 Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Il premio è erogato dall’Istituto a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

 Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

Alla domanda deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.

Ai fini del predetto decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.

Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute.

La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave, atteso che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.

Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.

Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. citato deve:

  • contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso);

  • attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.

Ove fossero riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico legali per le valutazioni di merito.

Attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità

Può verificarsi l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione con le seguenti modalità:

 1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE, attraverso i consueti canali;

2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Ciò premesso, ai fini del bonus asilo nido per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 136,37 euro mensili, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.

L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/email), avvisa l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.

All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente con le modalità indicate precedentemente, l’importo spettante sarà integrato a decorrere dalla data della domanda. 

Modalità agevolata per il genitore che ha già presentato domanda nel 2019

Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2019, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente.

L’INPS effettuerà tempestiva comunicazione al richiedente dell’esistenza della domanda precompilata avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. Sarà possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura online, mediante le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente richiesta.

La domanda 2020 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2020 e allegando la documentazione prevista nel paragrafo successivo.

Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda 

 Il bonus richiesto, fino all’importo massimo spettante su base annua, potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (che per il 2020 è pari a 520 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.

 L’articolo 5 del citato D.P.C.M. prevede che nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.

Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, a partire dal 2020 i benefici in commento sono modulati in base alle fasce ISEE di appartenenza.

 L’importo erogabile al richiedente, pertanto, a seguito di eventuali variazioni ISEE nel corso dell’anno, potrebbe subire anche più rideterminazioni.

Si è reso, dunque, necessario prevedere l’acquisizione in procedura di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle che in via prospettica potrebbero comportare il superamento del limite di spesa annualmente erogabile.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.

All’atto della domanda, nell’ipotesi di bonus erogato mensilmente di cui all’articolo 3 del D.P.C.M., il richiedente dovrà altresì indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, è necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.

È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio online dell’applicativo del bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019). All’atto della presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.

Al riguardo, si ricorda che, al fine di rendere più agevole per il cittadino l’allegazione della documentazione di spesa necessaria alla fruizione del bonus asilo nido, già nel corso del 2018 l’applicazione “INPS mobile” è stata integrata con una nuova funzionalità, denominata “Bonus nido”, che consente di procedere a tale adempimento, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento (cfr. il messaggio n. 4464/2018).

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda, pertanto, possono essere allegate anche da dispositivo mobile/tablet tramite il predetto servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2021.

Decadenza

 L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.

L’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

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