Seguici su

IMU ANNO 2021 scadenza versamento acconto: 16 giugno 2021

Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2021



Aliquote 2021 invariate - confermate come 2020

A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160 el 27 dicembre 2019, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassi rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU).

 

 

Aliquote

Fattispecie impositiva

Aliquota per mille

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019):

4,00

detrazione € 200,00

Abitazioni NON principali e relative pertinenze

9,30

Fabbricati diversi dalle fattispecie di cui sopra, terreni agricoli ed aree edificabili

7,60

Importo minimo

Il versamento non è dovuto per l'importo complessivo annuo inferiore a € 12,00 per ciascun soggetto passivo.

Abitazione principale

Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
  • l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta IMU, il diritto di abitazione al genitore affidatario.

E' assimilita ad abitazione principale, come previsto da regolamento, quella del soggetto passivo che acquisice la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

Pertinenze

Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura massima di una unità pertienziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitmente all'unità ad uso abitativo.

Cittadini italiani residenti all'estero.

Non è più riconosciuta l'equiparazione all'abitazione principale, e di conseguenza l'esclusione da IMU, per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Riduzioni

 La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Abitazioni locate a canone concordato

Per gli  immobili abitativi locati a canone concordato, a condizione che il contratto sia stipulato alle condizioni previste dall' Accordo territoriale per il Comune di Mestrino sottoscritto e depositato presso l'Ente in data 11 luglio 2016,  l'imposta IMU è ridotta  al 75%. 

Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre che il contratto, completo della scheda di determinazione del canone, dell'atto di registrazione all'Agenzia delle Entrate , venga trasmesso all'Ufficio Tributi tramite e-mail all'indirizzo protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it  (da Pec) o direttamente alla e-mail dell'ufficio tributi@comune.mestrino.pd.it

torna all'inizio del contenuto