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TASI - Tributi sui Servizi Indivisibili

Per l'anno di imposta 2019 non ci sono variazioni.
Si confermano aliquote è detrazioni già vigenti nel 2018.

Aliquote

Dall'anno 2014 le aliquote sono rimaste invariate.

PUNTO

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA

 

1

ABITAZIONE  PRINCIPALE

E RELATIVE PERTINENZE

come definite ai fini IMU

(una sola unità pertinenziale per ogni categoria C2, C6, C7)

Escluse le categorie catastali A1, A8, A9           e relative pertinenze

 

2,30 per mille

(duevirgolatrepermille)

 

2

ABITAZIONE NON PRINCIPALE

Fabbricati appartenenti alle categorie catastali da A1 a A9

 

1,70 per mille

(unovirgolasettepermille)

 

3

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce” come definiti ai fini IMU)

 

0,00 per mille

(zeropermille)

 

4

FABBRICATI DI CATEGORIA  C2

esclusi quelli adibiti ad attività produttive o classificati rurali)

FABBRICATI DI CATEGORIA C6, C7

esclusi quelli classificati rurali

 

1,70 per mille

(unovirgolasettepermille)

 

5

TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI

DIVERSE DAI PUNTI 1 – 2 - 3 - 4

fabbricati ed aree edificabili e fabbricati inagibili come definiti ai fini IMU

 

0,00 per mille

(zeropermille)

Normativa

Cos'è la TASI

La Tasi è il nuovo tributo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni per finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti alla generalità dei cittadini come ad esempio la polizia municipale, l’illuminazione pubblica, la manutenzione di parchi e giardini, strade comunali, la tutela dell’ambiente, ecc.... Questo tributo non determina nuove entrate per il Comune in quanto sostituisce il trasferimento statale a copertura del mancato gettito dell’IMU abolita sulla prima casa.

NOVITA' 2016 applicabili a tutt'oggi

La TASI dall'anno 2016 non si applica alle abitazioni principali che sono quindi esentate dal pagamento.

Le aliquote applicabili agli altri fabbricati rimasti imponibili (solo fabbricati di tipo abitativo e pertinenze relative) sono invarite rispetto agli anni precedenti.

Abitazioni concesse in uso gratuito

· Alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

  • L’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo (v. Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016).

I suddetti requisiti devono coesistere.
Il soggetto passivo comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU / TASI con la quale attesta il possesso dei suddetti requisiti.

Abitazioni locate a canone concordato

Per gli  immobili abitativi locati a canone concordato, a condizione che il contratto sia stipulato alle condizioni previste dall' Accordo territoriale per il Comune di Mestrino sottoscritto e depositato presso l'Ente in data 11 luglio 2016,  l'imposta TASI è ridotta  al 75%. 

Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre che il contratto, completo della scheda di determinazione del canone, dell'atto di registrazione all'Agenzia delle Entrate , venga trasmesso all'Ufficio Tributi tramite e-mail all'indirizzo protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it  (da Pec) o direttamente alla e-mail dell'ufficio tributi@comune.mestrino.pd.it

Chi paga

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu, ad eccezione dei terreni agricoli.

La base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 L. 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta  per l'anno 2019  in due rate:

  • prima rata entro il 17 giugno 2019
  • seconda rata entro il 16 dicembre 2019

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato la TASI entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,10% dal 1° gennaio 2017 – 0,30 dal 1° gennaio 2018).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

  • quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
  • oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Dove e come si paga

Modelli per versamento

Il versamento si effettua presso qualsiasi sportello postale o bancario o con bollettino postale utilizzando modello F24 .

Codici tributo

I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

  • 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960 per aree fabbricabili
  • 3961 per altri fabbricati.

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Codice identificativo Comune

In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mestrino: F161.

Arrotondamento

La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

Importo minimo

La TASI non è da pagare se l'importo dovuto per  l'anno è pari o inferiore ad € 12,00.

Dichiarazione TASI

Non è stato approvato un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

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