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IMU - Imposta Municipale Unica

Per l'anno di imposta 2019 non ci sono variazioni.
Si confermano aliquote e detrazioni già vigenti nel 2018
Normativa

Aliquote e detrazioni IMU

Le aliquote IMU nel Comune di Mestrino sono sempre state pari alla aliquota base stabilita dalla norma statale dall'anno 2012 (primo anno applicazione IMU) ad oggi le aliquote sono le seguenti:

  • aliquota pari allo 0,4% (zero virgola quattro per cento) per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una pertinenza per categoria catastale C2, C6, C7)
  • aliquota pari allo 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili.
  • detrazione di € 200,00 (duecento/00) da applicare all’imposta dovuta sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze

Chi deve pagare

Deve pagare l’IMU chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto.

Approfondimento sui Soggetti passivi
Non hanno alcun obbligo agli effetti dell'IMU il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario ed il comodatario, il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario, nonché il socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria, e l'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Esclusioni

Sono esclusi dall’IMU:

  • l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 ed A/9 (cosiddette categorie di lusso) per le quali si applica l’aliquota agevolata dello 4,0‰ e la sola detrazione di base di € 200,00 (non si applica invece la detrazione per i figli);
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

In virtù dell’assimilazione operata dal Regolamento comunale, si considera direttamente adibita ad abitazione principale e, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell’IMU anche:

  •  l'unità immobiliare comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
  • l’unità immobiliare comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Attenzione: dall'anno 2012 fino all'anno 2015 le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti non sono state assimilate all’abitazione principale.
Per esse trova applicazione l’aliquota IMU ordinaria del 7,60‰.

Novità anno 2016 applicabili a tutt'oggi

Abitazioni concesse in uso gratuito

Alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

  • L’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il contratto di comodato sia registrato;
  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
  • l'immobile concesso in comodato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre

all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo (v. Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016).
I suddetti requisiti devono coesistere.
Il soggetto passivo comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU/TASI con la quale attesta il possesso dei suddetti requisiti.

Approfondimenti sull'abitazione principale e relative pertinenze

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Non spettano i benefici per l’abitazione principale nei casi di più unità immobiliari seppur adibite ad abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Le pertinenze, quindi, possono essere al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale perché compresa nello stesso elaborato planimetrico dell’unità immobiliare al cui servizio essa è posta.

Abitazioni locate a canone concordato

Per gli  immobili abitativi locati a canone concordato, a condizione che il contratto sia stipulato alle condizioni previste dall' Accordo territoriale per il Comune di Mestrino sottoscritto e depositato presso l'Ente in data 11 luglio 2016,  l'imposta IMU è ridotta  al 75%. 

Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre che il contratto, completo della scheda di determinazione del canone, dell'atto di registrazione all'Agenzia delle Entrate , venga trasmesso all'Ufficio Tributi tramite e-mail all'indirizzo protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it  (da Pec) o direttamente alla e-mail dell'ufficio tributi@comune.mestrino.pd.it

Esenzioni

Sono esentati dall’IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati sclusivamente ai compiti istituzionali;
b) gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
e) gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 460/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale.
ATTENZIONE
Per le imprese di costruzione che detengono immobili destinati alla vendita ancora invenduti, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al comparto sicurezza non aver presentato le dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo la variazione, fa decadere il diritto all'esenzione, come prevede l'articolo 2 del d.l. 102/2013.

Approfondimento sulle esenzioni

Per legge sono esenti i seguenti immobili
1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3. i fabbricati destinati ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, N. 601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile);
4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati;
7. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77;
8. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali;
9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
10. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
11. gli immobili posseduti ed utilizzati dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D. Lgs. n. 460/1997destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale.
L’esenzione di cui al punto 8 può essere applicata anche in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile così come risulta da apposita dichiarazione da rendere secondo le modalità che devono ancora essere approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Con D.M. n. 200/12 sono stati individuati i requisiti per considerare svolte con modalità non commerciali le attività istituzionali degli enti no-profit. Tale decreto stabilisce inoltre che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’imposta nonché gli immobili per i quali si applica l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi.

Terreni condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, dall’anno 2014, il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile è stato ridotto da 110 a 75.

Novità anno 2016 valide anche per anno 2018

I
terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o adgli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono esclusi dall'imposta.

Come si calcola l'imposta

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente tenendo conto della detrazione d'imposta. L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Determinazione della base imponibile

Il valore degli immobili, detto base imponibile si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricati e a partire dal reddito dominicale per i terreni agricoli.
La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi dagli uffici del catasto.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse.

Fabbricati
Il valore degli immobili iscritti in Catasto si ottiene moltiplicando:

  • • rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari cat. A/10 - uffici)
  • • rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. da B/1 a B/8 - collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni)
  • • rendita catastale x 1,05 x 55 (unità immobiliari cat. C/1 - negozi)
  • • rendita catastale x 1,05 x 160 (unità immobiliari da A/1a A/9, C/2, C/6, C/7- abitazioni, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali)
  • • rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. C/3, C/4 e C/5 - laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro)
  • • rendita catastale x 1,05 x 65 (unità immobiliari da D/1 a D/10, escluso D/5 - capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali)
  • • rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari D/5 - istituti di credito, cambio e assicurazione).

Aree fabbricabili -
Il valore è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposta.

Terreni agricoli
Il valore si ottiene moltiplicando il Reddito Dominicale x 1,25 x 135.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 75.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,10% dal 1° gennaio 2017 – 0,30 dal 1° gennaio 2018).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

  • quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
  • oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Come si paga

L’IMU è versata presso qualsiasi sportello postale, bancario utilizzando il modello F24.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

I codici per pagare l’IMU sono:
  3912 abitazione principale e pertinenze (solo per A1, A8 e A9)
•  3914 terreni;
•  3916 aree fabbricabili;
•  3918 altri fabbricati;
•  3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D”.

codice catastale Comune di Mestrino: F161

Scadenze:
Acconto 17 giugno 2019
Saldo 16 dicembre 2019

L'IMU non è da pagare se l'importo dovuto per l'anno è pari o inferiore ad € 12,00.

Riversamenti ad altri Comuni

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU al Comune di Mestrino anziché ad altro diverso comune competente, deve comunicare per iscritti l’erroneo versamento indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento ed il Comune destinatario delle somme.
Il Comune di Mestrino, in base alla comunicazione di cui sopra, attiverà le idonee procedure per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.

Dichiarazione IUC - componente IMU

Il termine entro cui presentare la dichiarazione IMU per l’anno 2017 è il 30 giugno 2018.
La dichiarazione IMU per l'anno 2018 si presenterà entro il 30 giugno 2019.
La dichiarazione va redatta sul modello ministeriale.
Essa ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Modello dichiarazione e istruzioni

Istruzioni e modello dichiarazione Enti non commerciali ENC
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