Sono esentati dall’IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati sclusivamente ai compiti istituzionali;
b) gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
e) gli immobili posseduti ed utilizzati dalle ONLUS costituite a norma del D. Lgs. n. 460/97 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale.
ATTENZIONE
Per le imprese di costruzione che detengono immobili destinati alla vendita ancora invenduti, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al comparto sicurezza non aver presentato le dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo la variazione, fa decadere il diritto all'esenzione, come prevede l'articolo 2 del d.l. 102/2013.
Approfondimento sulle esenzioni
Per legge sono esenti i seguenti immobili
1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3. i fabbricati destinati ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, N. 601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile);
4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati;
7. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77;
8. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali;
9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
10. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
11. gli immobili posseduti ed utilizzati dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D. Lgs. n. 460/1997destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale.
L’esenzione di cui al punto 8 può essere applicata anche in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile così come risulta da apposita dichiarazione da rendere secondo le modalità che devono ancora essere approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Con D.M. n. 200/12 sono stati individuati i requisiti per considerare svolte con modalità non commerciali le attività istituzionali degli enti no-profit. Tale decreto stabilisce inoltre che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’imposta nonché gli immobili per i quali si applica l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi.